La convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, conclusa all’Aia il 1° luglio 1985, individua tre caratteristiche essenziali dei trust, ossia:
la segregazione, per cui i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
l’intestazione dei beni in trust al trustee, o a un’altra persona per conto del trustee;
l’obbligo del trustee, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge.
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