No. La legge regolatrice del trust puó essere scelta liberamente nell’atto istitutivo e potrà essere modificata qualora necessario. La residenza del trust verrà determinata unicamente dalla residenza del trustee.
– Il protector gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare garanzie in merito ai diritti dei beneficiari, assicurandosi contemporaneamente che le intenzioni del settlor, come dichiarate nello strumento di trust, vengano rispettate. Durante la sua attività di monitoraggio sull’operato del trustee, il protector ha accesso di diritto a qualsiasi tipo di informazione riguardante il trust. Puó essere inoltre investito di un’ampia serie di poteri, tra cui, il potere di veto sulle decisioni del trustee, nonchè il potere di revoca e sostituzione del trustee. Questi poteri andranno sempre bilanciati in modo da evitare una sostituzione totale del protector nelle funzioni del trustee.
– Le lettere dei desideri sono uno strumento prezioso per il disponente, in quanto gli forniscono l’opportunità di indirizzare l’operato del trustee tramite suggerimenti sulla gestione del trust; possono essere rettificate in qualsiasi momento, qualora le circostanze lo richiedano.
– I trustee svizzeri saranno soggetti alle stringenti normative (riguardanti i requisiti professionali, di capitalizzazione minima, di assicurazione professionale e gestione del rischio) stabilite dalla FINMA, la Swiss Financial Market Supervisory Authority.
– È compatibile con la nozione di trust che il settlor si riservi il mantenimento di alcuni poteri; ad esempio, egli potrà essere beneficiario del fondo in trust. Tuttavia, questa pratica comporta dei rischi, visto che il riservarsi poteri eccessivi potrebbe mettere a repentaglio la validità del trust. Dunque, la migliore attuazione dei desiderata del settlor dovrà essere raggiunta tramite la combinazione di diversi fattori: un atto di trust studiato su misura, delle lettere dei desideri puntuali, ed una costante attività di monitoraggio da parte del protector.
Qualsiasi asset suscettibile di valutazione economica puó formare il fondo in trust (beni mobili, immobili, crediti, opere d’arte, proprietà intellettuale, partecipazioni, etc.). Le underlying companies sono tra questi asset; tuttavia, la maggior parte delle giurisdizioni ha recentemente sottolineato l’importanza della sostanza economica rispetto alla forma; sarà dunque importante ideare strutture di pianificazione patrimoniale che abbiano come obiettivo primario la semplicità e l’efficacia.
Un trust puó predisporre per il suo set up un apporto minimo.
Apporti ulteriori potranno essere disposti in qualsiasi momento della vita del trust, sia da parte del settlor, che da terze parti.
I beneficiari del trust possono essere nominati direttamente nell’atto di trust, o individuati tramite categorie. I beneficiari potranno essere in qualsiasi momento rimossi o integrati.
Il trust si dissolve con il raggiungimento del suo termine naturale, o anticipando il termine mediante modifica dell’atto di trust. Un’alternativa puó essere rappresentata dal “resettlement”, con il quale si fa confluire una parte o tutto il fondo in trust in un secondo e nuovo trust.