Bulgaria e Romania: proroga della clausola di salvaguardia

Bulgaria e Romania: proroga della clausola di salvaguardia

Durante la seduta del 18 aprile 2018, il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di prorogare la clausola di salvaguardia prevista nell’accordo sulla libera circolazione delle persone riguardante i lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania (UE-2). Questa misura, in vigore dal 1° giugno 2017, ha permesso di limitare il numero di autorizzazioni a esercitare un’attività lucrativa concesse a queste persone.

L’essenziale in breve:

  • Il Consiglio federale ha deciso di prorogare di un anno la clausola di salvaguardia prevista per i cittadini bulgari e romeni.
  • Restano validi i contingenti introdotti un anno fa per i permessi B.
  • Come l’obbligo di annunciare i posti vacanti, la clausola è uno strumento del Consiglio federale per valorizzare il potenziale dei lavoratori residenti in Svizzera.

L’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concluso con l’Unione europea (UE) prevede un’apertura progressiva e scaglionata dell’accesso al mercato del lavoro svizzero per i cittadini di Bulgaria e Romania. Dall’introduzione, il 1° giugno 2016, della completa libera circolazione delle persone per questi due Stati, un numero notevole di lavoratori bulgari e romeni vengono impiegati in un gruppo di professioni che registra un tasso di disoccupazione superiore alla media. Tenuto conto della situazione, la clausola di salvaguardia fissata dall’ALC ha permesso alla Svizzera di reintrodurre dal 1° giugno 2017 il contingentamento delle autorizzazioni.

Nella seduta del 18 aprile 2018, il Consiglio federale ha deciso di mantenere per un anno supplementare questo contingente di permessi B per i lavoratori provenienti dall’UE-2. Ha pure deciso di reintrodurre un contingente di autorizzazioni di breve durata (permesso L) se il limite previsto dall’ALC dovesse essere raggiunto entro il 31 maggio 2018. Il Consiglio federale adotterà le relative modifiche di ordinanza presumibilmente a inizio maggio.

La decisione di prorogare la clausola di salvaguardia si iscrive nella continuità delle decisioni prese negli ultimi anni dal Consiglio federale per migliorare la gestione dell’immigrazione e valorizzare il potenziale dei lavoratori residenti in Svizzera. L’introduzione dell’obbligo di comunicare i posti vacanti in alcuni tipi di professione in cui il tasso di disoccupazione supera la soglia dell’otto per cento entrerà in vigore il 1° luglio 2018. Tale soglia sarà abbassata al cinque per cento dal 1° gennaio 2020.

Source: Confederazione Svizzera