Informazioni sulla Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e sulla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi)
Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha licenziato la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). La LSerFi contiene norme di comportamento che i fornitori di servizi finanziari devono osservare nei confronti dei loro clienti. In sostanza, la LIsFi armonizza le norme di autorizzazione per determinati fornitori di servizi finanziari.
Vi interessa sapere quali requisiti devono soddisfare gli istituti finanziari sottoposti alla FINMA in virtù delle nuove disposizioni di legge e delle modifiche allo status degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) e dei distributori? Qui trovate informazioni importanti (informazioni sulla LlsFi, e informazioni sulla LSerFi). Poiché numerose disposizioni determinanti per l’applicazione non sono ancora disponibili, il contenuto di questa pagina viene periodicamente aggiornato e completato.
Registro dei consulenti per la consulenza alla clientela e organo di verifica per i prospetti secondo la LSerFi
La LSerFi contiene norme di comportamento che i fornitori di servizi finanziari devono osservare nei confronti dei clienti. Inoltre, prevede l’obbligo di pubblicare un prospetto ed esige per gli strumenti finanziari un foglio informativo di base facilmente comprensibile. Con l’introduzione della LSerFi, la FINMA abiliterà inoltre il servizio di registrazione, preposto a tenere il registro dei consulenti per la consulenza alla clientela in conformità alla LSerFi, nonché l’organo di verifica per i prospetti.
Ora gli istituti finanziari sono assoggettati a vigilanza secondo la LIsFi
Con l’introduzione della LIsFi, i gestori indipendenti di patrimoni di clienti individuali (di seguito gestori patrimoniali o GPI), trustee e determinati saggiatori del commercio in conformità alla Legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) sono ora assoggettati a vigilanza. Inoltre, in virtù del nuovo diritto, i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza finora abilitati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) saranno assoggettati alla FINMA.
Ripartizione dei compiti negli ambiti di autorizzazione, vigilanza corrente ed enforcement
La FINMA autorizza questi istituti finanziari all’esercizio dell’attività ed è competente delle sanzioni in materia di diritto di vigilanza (enforcement). La vigilanza corrente su GPI, trustee e saggiatori del commercio verrà esercitata da uno o più organismi di vigilanza autorizzati e sorvegliati dalla FINMA. Nel quadro della vigilanza su questi istituti, gli organismi di vigilanza eserciteranno anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in conformità alla LRD, un compito che finora veniva adempiuto dagli organismi di autodisciplina (OAD) ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro.
Prossime tappe
Il Consiglio federale decide in merito all’entrata in vigore di entrambe le leggi. La LSerFi viene posta in vigore contestualmente alla LIsFi. Secondo il messaggio del dipartimento federale delle finanze DFF, le due leggi dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020 simultaneamente alle ordinanze di esecuzione
Al momento opportuno, qui saranno disponibili informazioni dettagliate sul processo di autorizzazione.
Source: Finma