Iniziativa parlamentare per l’ inderimento del trust nella legislazione Svizzera

Fabio Regazzi (Promotore della iniziativa)

Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Formulata come proposta generica chiedo che vengano create le basi legali per l’introduzione nel nostro Codice delle obbligazioni o Codice Civile dell’istituto del trust.

Il trust (letteralmente fiducia, concettualmente traducibile con affido) è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, basato quindi più sulla giurisprudenza che non su leggi e atti normativi.

Consiste in rapporti giuridici istituiti da un disponente (il settlor o grantor) con atto fra vivi o mortis causa, con cui si pongono dei beni sotto il controllo di un fiduciario (il trustee) che si occuperà dell’amministrazione nell’interesse di uno o più beneficiari oppure per un fine determinato. Si può prevedere la figura di un guardiano (il garante o protector) che veglia sull’attività del fiduciario.

Il disponente trasferisce in base ad un patto di fiducia l’intestazione dei beni al trustee che, pur non diventandone il proprietario, li amministra nell’interesse dei beneficiari nei limiti di quanto stabilito nell’atto costitutivo. Il trust, a differenza delle fondazioni, non acquisisce personalità giuridica, ma i beni costituiscono una massa distinta non facente parte del patrimonio del trustee.

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà non è necessariamente incompatibile con l’esistenza del trust.

L’atto istitutivo (trust deed) prevede generalmente un contratto in forma scritta semplice che deve essere sottoscritto dal disponente e di norma dal fiduciario. A dipendenza delle esigenze formali il documento può venire autenticato da un notaio o redatto in forma di atto pubblico.

Il contratto indica generalmente le generalità del disponente, del fiduciario e se il caso del garante, contiene un nome che contraddistingua il trust, il riferimento alla legge applicabile, i compiti di trustee e protecor, la determinazione dei beneficiari, dello scopo e dei beni del trust come pure indicazioni sulla sua fine.

Tramite la lettera degli intenti (letter of wishes) il disponente comunica al trustee i suoi desideri e le sue disposizioni in modo non vincolante dal punto di vista legale.

Non esiste un rigido e unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi a dipendenza degli obbiettivi posti e in base all’ambito considerato ci possono essere diverse classificazioni. Esistono quindi i trust revocabili, irrevocabili discrezionali, irrevocabili a interesse fisso, autodichiarati, commerciali, immobiliari, di scopo, testamentari o mortis causa, di famiglia, ecc.

Tra i principali motivi per l’utilizzo dei trust vi sono per esempio:

1. La protezione dei beni, che posti in tali strutture sono al riparo da eventi pregiudizievoli legati alle singole persone (p. es. separazione di patrimonio personale da patrimonio aziendale o protezione da comportamenti personali avventati come gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).

2. Riservatezza: le disposizioni possono essere riservate e quindi accessibili solo ad un limitato numero di persone.

3. Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili.

4. Tutela nel passaggio generazionale.

5. Beneficenza.

6. Forme di investimenti e pensionistiche.

In alcuni Paesi come Nuova Zelanda, Bermuda o Antigua i trust sono strumenti di ottimizzazione fiscale pure per cittadini esteri che riescono a beneficiare della particolare legislazione fiscale locale.

Attualmente in Svizzera i trust vengono utilizzati facendo riferimento alle norme di diritto civile di altre nazioni, perché quello svizzero non contempla tale istituto. L’Assemblea federale ha adottato la Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (RS 0.221.371) conclusa all’Aia il 1° luglio 1985, che è entrata in vigore nel nostro Paese il 1° luglio 2007. Essa permette il riconoscimento da un punto di vista civilistico di trust stranieri sulla base di norme approvate internazionalmente e prevede che essi siano regolabili dalla legge scelta dal disponente. Qualora un cittadino svizzero volesse porre i propri beni in una simile struttura, dovrà quindi riferirsi a un diritto estero non necessariamente facilmente accessibile/comprensibile.

La lacuna normativa in Svizzera è relativa prevalentemente al diritto civile, perché in altri ambiti la problematica è già stata regolata. L’Amministrazione federale delle contribuzioni applica chiare regole riferendosi alla circolare n. 30 della Conferenza svizzera delle imposte emessa il 22 agosto 2007 relativa all’imposizione dei trust. Il trattamento fiscale nel nostro Paese fa riferimento al diritto fiscale svizzero e per questo motivo non sono da considerare uno strumento di ottimizzazione fiscale.

I trust sono da considerare come un prodotto di successo di esportazione dei paesi anglosassoni verso altre nazioni. Spesso, come per esempio in Italia, Germania, Austria, Liechtenstein sono stati recepiti tramite l’adesione alla Convenzione dell’Aia senza prevedere norme proprie di diritto civile interno. Generalmente si è regolato il trattamento fiscale prevedendo precisi criteri di tassazione come una tassazione per trasparenza o l’equiparazione alle fondazioni.

Altri paesi al momento della ratifica della Convenzione hanno colto l’occasione per apportare alcune modifiche nel proprio diritto interno. Per esempio l’Olanda ha codificato le Dutch Conflicts Rules on trust sancendo la possibilità di istituire trust interni, mentre il Lussemburgo nel 2003 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del contratto fiduciario di diritto interno nel quale si possono riconoscere i caratteri distintivi del trust.

Il Codice civile francese prevede dal 2007 agli articoli 2011-2028 un’esplicita formulazione dei trust (tradotto con la parola Fiducie) che nel diritto svizzero potrebbero trovare posto nel Codice delle obbligazioni (CO) tra le varie forme di contratto. Il Registro nazionale francese in cui sono iscritti obbligatoriamente i trust è da considerare uno strumento di controllo importante pure da un punto di vista fiscale.

Riassumendo, ci sono diversi motivi che giustificano l’adozione dell’istituto del trust nel diritto civile svizzero. In effetti, apportando le dovute modifiche nel CO o CC svizzero:

1. si metterebbe a disposizione dei cittadini uno strumento che fa riferimento all’ordinamento giuridico del nostro Paese, di più facile accesso e comprensione;

2. si potrebbe fare chiarezza tramite un’opportuna regolamentazione civilistica in merito ai tipi di trust accettati nel nostro Paese aumentando la trasparenza e la certezza del diritto;

3. si aprirebbero nuove opportunità di lavoro per i professionisti svizzeri che si occuperebbero della consulenza, dell’istituzione e della gestione della struttura e del suo patrimonio.

La presente iniziativa viene formulata in forma generica. In caso di accettazione la commissione del Consiglio nazionale verrà in seguito incaricata, eventualmente avvalendosi della collaborazione del dipartimento competente, di elaborare un progetto di modifica legislativa che preveda l’introduzione dell’istituto del trust.

Source: Parlamento Svizzero