La normativa proposta non presuppone quindi la trasposizione di concetti giuridici di common law quali il frazionamento della proprietà o la distinzione tra legal ownership e equitable interest, ma presenta piuttosto elementi analoghi a quelli della fiducia o della fondazione.
Tra questi, per esempio, la distinzione tra proprietà legale e beneficio economico, il carattere obbligatorio del rapporto tra trustee e beneficiari, gli obblighi di diligenza del trustee, la costituzione di un patrimonio distinto e l’indipendenza del trust rispetto al disponente ed ai beneficiari.
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