Nuova Direttiva UE: test minimi di sostanza per combattere le società di comodo

Nel dicembre 2021 la Commissione Europea (CE) ha pubblicato una bozza di Direttiva che andrebbe a emendare la Direttiva 2011/16/UE, stabilendo le regole per prevenire l’uso improprio di entità fittizie ai fini fiscali.

La CE ha osservato che alcuni soggetti ed imprese dirottano le proprie fonti di reddito ed il proprio patrimonio verso entità fittizie e con poca sostanza, registrate in giurisdizioni con una tassazione molto bassa, se non nulla. Il tutto per proteggere beni ed immobili dall’essere tassati nel paese di residenza o nel quale si trova la proprietà.

La bozza di Direttiva fornisce una serie di indicatori che aiutano a determinare se un’entità è fittizia o meno, stabilendo inoltre le sanzioni applicabili.

Gli indicatori si concentrano sulle attività che generano reddito e sul coinvolgimento transfrontaliero delle attività in outsourcing, così che se più del 75 per cento dei ricavi totali di un’entità non provenga da attività di commercio o se più del 75 per cento dei suoi asset sono proprietà immobiliari o altra proprietà privata di valore particolarmente elevato l’ente è considerato fittizio. Lo stesso vale per le entità che percepiscono la maggior parte del proprio reddito grazie ad operazioni collegate ad altre giurisdizioni.

Se oltretutto la società esternalizza la maggior parte delle proprie attività, sarà tenuta a segnalare annualmente le informazioni sui propri conti bancari e sulla residenza fiscale dei propri amministratori e dipendenti alle autorità fiscali della propria giurisdizione.

Qualsiasi entità che non superi almeno uno dei test sulle sostanza sarà considerata un involucro e gli verrà negato lo sgravio fiscale ai sensi di qualsiasi trattato sulla doppia imposizione o direttiva dell’UE. Inoltre, tutti i trasferimenti effettuati verso paesi terzi per conto di un’altra parte saranno soggetti a ritenuta alla fonte al livello della parte del cliente.

Per aiutare a identificare le società di comodo, le autorità degli Stati membri si scambieranno automaticamente informazioni su tutte le entità che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, siano esse entità di comodo o meno.

Gli Stati membri avranno anche il potere di chiedere a un altro Stato membro di condurre una verifica fiscale su qualsiasi entità segnalata e di comunicarne l’esito allo Stato membro richiedente.

FONTE: https://ec.europa.eu