Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (PF17 / RFFA)

Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (PF17 / RFFA)

L’essenziale in breve

Stato: settembre 2018 – Il progetto sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA) tutela l’attrattiva e la competitività della piazza imprenditoriale svizzera e quindi anche i posti di lavoro. Garantisce inoltre le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni. In futuro i grandi gruppi societari e le PMI saranno tassati alle stesse condizioni. In tal modo le PMI saranno nel complesso sgravate. Associando la riforma fiscale al finanziamento dell’AVS, la popolazione trae un beneficio immediato. A lungo termine la RFFA assicura il benessere generale della Svizzera, consente alle imprese di conservare la sicurezza e il potenziale di pianificazione nonché contribuisce a garantire le rendite. Il progetto nasce dalla necessità di abrogare i regimi fiscali in vigore, non più compatibili con le norme internazionali.


Situazione iniziale

Con la votazione del 12 febbraio 2017 il Popolo ha respinto la Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III). Sono stati mantenuti così in vigore il sistema fiscale attuale e in particolare i privilegi fiscali di cui godono le società con statuto speciale cantonale. Questi privilegi però non sono più compatibili con gli standard internazionali. La situazione attuale genera incertezza del diritto e insicurezza nella pianificazione per le imprese che operano a livello transfrontaliero e nuoce alla piazza economica e alla reputazione della Svizzera.

Di recente la concorrenza fiscale internazionale si è inasprita ulteriormente e numerosi Stati si impegnano a potenziare la loro competitività. Si delinea dunque una tendenza verso la riduzione dell’imposta sull’utile e la promozione fiscale a favore della ricerca e dello sviluppo. La RFFA contribuisce a mantenere una fiscalità competitiva.

Grande importanza economica delle società con statuto speciale

Negli anni 2012–2014 le entrate della Confederazione provenienti dalle società con statuto speciale complessivamente sono ammontate all’anno in media a circa 4,3 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta), rispettivamente a 3,6 miliardi (esclusa la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta). Ciò corrisponde quasi alla metà dell’intero gettito dell’imposta sull’utile della Confederazione. Nei Cantoni e Comuni tali entrate costituiscono negli anni 2012–2014 circa un settimo del gettito annuo dell’imposta sull’utile, con una quota media stimata a 1,4 miliardi di franchi (esclusa la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta), rispettivamente circa un quinto con una quota stimata a 2,1 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta). Con il 47,6 per cento, anche la stima della quota delle società con statuto speciale alle uscite per la ricerca e lo sviluppo delle imprese private è altrettanto importante.

Le misure centrali della RFFA

La RFFA nasce dalla necessità di abrogare le norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale, non più accettabili a livello internazionale. Affinché la Svizzera possa continuare a essere una piazza economica attrattiva, a questa misura si affianca l’introduzione di nuove regole fiscali speciali per la promozione della ricerca e dello sviluppo. Grazie al patent box, in futuro nei Cantoni una parte dell’utile proveniente da invenzioni sarà tassata a un’aliquota ridotta. I Cantoni possono inoltre prevedere un’ulteriore deduzione fino al massimo del 50 per cento delle uscite per la ricerca e lo sviluppo e una deduzione per il finanziamento proprio mediante un’imposizione effettiva dell’utile del 18,03 per cento almeno. A queste regole speciali viene affiancata una limitazione dello sgravio fiscale, che prevede l’obbligo per i Cantoni di assoggettare sempre a tassazione il 30 per cento almeno dell’utile imponibile delle imprese prima dell’applicazione di tali regole speciali.

Al fine di tenere maggiormente conto dell’equilibrio del progetto, la RFFA contiene inoltre le seguenti misure:

  • aumento dell’imposizione dei dividendi, che passa al 70 per cento a livello federale e al 50 per cento nei Cantoni, con la possibilità per questi ultimi di prevedere una tassazione più alta;
  • adeguamenti nell’ambito del principio degli apporti di capitale;
  • considerazione delle città e dei Comuni nel quadro dell’aumento della quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta;
  • finanziamento supplementare dell’AVS pari a circa 2 miliardi di franchi.

Oltre a ciò è previsto l’aumento della quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta: i Cantoni ricevono il 21,2 per cento del prodotto dell’imposta federale diretta anziché il 17 per cento applicato finora. In tal modo i Cantoni hanno un margine di manovra in ambito di politica finanziaria per effettuare eventuali riduzioni dell’imposta sull’utile e quindi rimanere competitivi. Nel contempo gli oneri fiscali generati dalla riforma vengono ripartiti equamente tra i livelli statali.

La perequazione finanziaria viene inoltre adeguata alle nuove realtà in ambito di politica fiscale, al fine di evitare un rifiuto del progetto da parte dei Cantoni.

La RFFA risponde alla richiesta di garantire un equilibrio sociale adeguato. Ne beneficiano soprattutto le persone a basso reddito, mentre gli azionisti sottostanno a un’imposizione più gravosa. I Cantoni hanno presentato i loro piani di attuazione fornendo chiarezza sugli effetti della RFFA nei singoli Cantoni.

Ulteriori misure

  • Dichiarazione delle riserve occulte nel caso di insediamento o di trasferimento di imprese;
  • adeguamenti relativi alla trasposizione;
  • adeguamenti del computo globale d’imposta.

La Confederazione sostiene i Cantoni

La Confederazione verserà ai Cantoni 990 milioni di franchi all’anno derivanti dall’aumento della quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta (IFD). Per sette anni confluiscono inoltre annualmente 180 milioni supplementari ai Cantoni finanziariamente deboli. L’aumento dell’aliquota per l’imposizione parziale al 70 per cento dei ricavi derivanti da dividendi qualificati genererà maggiori entrate annue dell’ordine di circa 80 milioni di franchi per la Confederazione. I Cantoni approfittano dell’aumento dei ricavi dell’IFD, benché in modo indiretto. Hanno inoltre la facoltà di prevedere un’imposta sui dividendi più elevata rispetto a ora.

Stato di avanzamento del progetto

Il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio e il 28 settembre 2018 il Parlamento ha approvato il progetto nella votazione finale. Le prime misure della RFFA entreranno in vigore verosimilmente a inizio 2019 e la parte preponderante a inizio 2020. Se verrà chiesto il referendum, la votazione popolare si svolgerà il 19 maggio 2019.

Source: Admin.ch