Scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali – avviso di scambio di informazioni

Scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali – avviso di scambio di informazioni

 

Con la presente Le rendiamo noto che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è entrata in vigore in Svizzera la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) che  implementa la “Norma comune di dichiarazione” dell’OCSE (Common Reporting Standard – CRS).

Ai sensi della LSAI gli Istituti Finanziari svizzeri notificanti, tra cui la scrivente società, devono segnalare annualmente all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) i conti finanziari dei clienti e/o dei soggetti controllanti fiscalmente residenti nelle giurisdizioni estere con le quali il governo svizzero ha siglato appositi accordi per lo scambio automatico di informazioni (SAI).

Nell’ambito di questi accordi, entro il 30 giugno di ogni anno, alcune informazioni che La riguardano verranno notificate all’AFC che, a sua volta, le trasmetterà allo Stato dove Lei ha la Sua residenza fiscale, sempre che tale Stato sia ricompreso nell’elenco degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali.

Per sua conoscenza, in allegato troverà l’elenco degli Stati partner soggetti a notifica.

L’elenco viene  aggiornato regolarmente ed è disponibile sul sito web ufficiale della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI):

www.sif.admin.ch > Temi > Scambio di informazioni > Scambio automatico di informazioni > Conti finanziari.

Fatte salve eventuali disposizioni derogatorie contenute nell’accordo SAI di volta in volta applicabile, la comunicazione all’AFC conterrà:

  1. informazioni concernenti la Sua identificazione quale del titolare del conto e/o persona che esercita il controllo (quali, ad esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza fiscale, numero di identificazione fiscale, funzione della persona che esercita il controllo etc.);
  2. informazioni concernenti il conto, che servono a identificare il conto stesso e la scrivente società quale FI notificante, tenuto alla comunicazione; e
  3. informazioni concernenti le finanze, ossia informazioni relative alle attività che si svolgono all’interno del conto (ad esempio, per tutti i tipi di conti finanziari, verranno comunicati il saldo o il valore aggregato del conto alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione e determinati pagamenti a seconda del tipo di conto finanziario).

In base al disposto di cui all’art. 19 LSAI, i Suoi diritti quale persona oggetto di comunicazione sono sanciti nella vigente Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Rispetto all’AFC, Lei potrà far valere il Suo diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione.

Se la trasmissione dei dati dovesse comportare, per la Sua persona, uno svantaggio non sostenibile dovuto all’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa, da consultare per ulteriori informazioni in merito al proprio diritto di opposizione prima dello scambio di dati.

In generale, le informazioni oggetto di scambio potranno essere messe a disposizione solo delle autorità fiscali dello Stato partner in cui la persona notificabile è residente e dovranno essere utilizzate  esclusivamente a fini fiscali.

In linea di principio è proibito l’inoltro delle informazioni da parte dello Stato destinatario ad altro Stato. Inoltre, sullo stesso incombe l’obbligo di trattare tali informazioni con la massima riservatezza. Di norma, lo Stato destinatario delle informazioni è autorizzato a trasmetterle solo ai soggetti e alle autorità incaricate della gestione o supervisione della tassazione in quello specifico Paese.

Le chiediamo di informare eventuali terzi aventi diritto economico o soggetti controllanti in merito ai contenuti della presente, oppure di inoltrargli la presente comunicazione. Qualora lei fosse una persona giuridica per la quale la l’Istituto Finanziario ha l’obbligo di identificare e notificare in base ad uno o più soggetti controllanti, le chiediamo di inoltrare copia della presente e dei relativi allegati a tutti gli interessati.

 

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE A FINI FISCALI (SAI)

GIURISDIZIONI NOTIFICABILI

Paesi con i quali è previsto il primo scambio di informazioni nel 2018 (in base ai dati del 2017)

Australia Isola di Man Austria Italia Belgio Jersey Bulgaria Lettonia Canada Lituania Cipro Lussemburgo Corea del Sud Malta Croazia Norvegia Danimarca Olanda Estonia Polonia Finlandia* Portogallo* Francia* Regno Unito Germania Repubblica Ceca Giappone Romania Gibilterra Slovacchia Grecia Slovenia Guernsey Spagna* Irlanda Svezia Islanda Ungheria

Stato a Dicembre 2017

* L’accordo SAI con i seguenti Paesi comprende anche le rispettive dipendenze territoriali:

Finlandia: Isole Åland

Francia: Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Réunion e Saint Martin

Portogallo: Azzorre e Madeira

Spagna: Isole Canarie