Secondo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello non ancora resa pubblica, l’obbligo di monitoraggio fiscale si configura (anche) per i beneficiari residenti di trust esteri discrezionali, considerandoli dunque titolari effettivi del patrimonio segregato in trust ex Dlgs. 231/2007 e obbligandoli alla compilazione del quadro RW.
Tale interpretazione entra in contraddizione con la circolare n.38/2013, che sosteneva che i beneficiari di un trust opaco estero non fossero soggetti all’obbligo di monitoraggio, il quale ricadeva solo sui trust residenti o su trust esteri con beneficiari fiscalmente individuati.
Con la recente risposta ad interpello, L’Agenzia afferma dunque che non è più necessario che i beneficiari siano fiscalmente individuati per essere soggetti a compilazione del quadro RW, ma basterà che siano anche solo determinati o determinabili tramite l’appartenenza ad una classe espressa con sufficiente certezza nell’atto di trust. La presenza di un intermediario residente incaricato di riscuotere i flussi finanziari da parte dei beneficiari non li esonererà in ogni caso dalla compilazione del quadro RW.
L’interpretazione dell’Agenzia lascia spazio a perplessità, considerando che:
FONTE: Agenzia delle Entrate