Agenzia delle Entrate: obbligo di monitoraggio fiscale per beneficiari di trust opachi esteri

Secondo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello non ancora resa pubblica, l’obbligo di monitoraggio fiscale si configura (anche) per i beneficiari residenti di trust esteri discrezionali, considerandoli dunque titolari effettivi del patrimonio segregato in trust ex Dlgs. 231/2007 e obbligandoli alla compilazione del quadro RW.

Tale interpretazione entra in contraddizione con la circolare n.38/2013, che sosteneva che i beneficiari di un trust opaco estero non fossero soggetti all’obbligo di monitoraggio, il quale ricadeva solo sui trust residenti o su trust esteri con beneficiari fiscalmente individuati.

Con la recente risposta ad interpello, L’Agenzia afferma dunque che non è più necessario che i beneficiari siano fiscalmente individuati per essere soggetti a compilazione del quadro RW, ma basterà che siano anche solo determinati o determinabili tramite l’appartenenza ad una classe espressa con sufficiente certezza nell’atto di trust. La presenza di un intermediario residente incaricato di riscuotere i flussi finanziari da parte dei beneficiari non li esonererà in ogni caso dalla compilazione del quadro RW.

L’interpretazione dell’Agenzia lascia spazio a perplessità, considerando che:

  • i beneficiari di un trust opaco sono per natura discrezionali, ed in quanto tali non vantano diritti a distribuzioni fisse e non hanno poteri dispositivi sul patrimonio in trust;
  • il trustee dovrebbe determinare preventivamente la porzione di patrimonio riferibile ad ogni singolo beneficiario discrezionale;
  • i trust opachi esteri verrebbero svantaggiati rispetto ai trust residenti, in quanto su quest’ultimi l’obbligo di monitoraggio ricadrebbe sul trust, e non sui beneficiari, i quali nel primo caso sarebbero soggetti ad imposizione solo nell’eventualità e nel momento in cui ricevano distribuzioni.

FONTE: Agenzia delle Entrate