ATAD 3 E HOLDING SVIZZERE

ATAD

ATAD 3 E HOLDING SVIZZERE

Sebbene l’attuazione dell’ATAD 3 da parte dell’Unione Europea non riguardi direttamente le entità svizzere, potrebbe di fatto rendere le holding elvetiche più attraenti per le società internazionali e i soggetti facoltosi.

 

STATUS QUO

Sono stati approvati dal Parlamento europeo il 17 gennaio scorso Ggi ultimi emendamenti alla bozza di direttiva della Commissione europea per la prevenzione dell’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali ATAD 3, nota anche come “Unshell Directive”, letteralmente “direttiva togli-gusci“, ndr.  Emendamenti che, tra l’altro, adeguano i parametri imposti dai “gateway test” (criteri soglia di accesso), modificano le cessioni parziali di ramo d’azienda e rivedono le sanzioni per la non conformità.

In una fase successiva, il Consiglio dell’UE dovrà votarla all’unanimità prima che questa venga infine adottata a livello europeo. 

L’entrata in vigore dell’ATAD 3 è attualmente prevista per il 1° gennaio 2024, il che significa che il recepimento nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell’UE dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2023. L’attuale bozza di direttiva suggerisce che si guarderà ai due anni fiscali precedenti, pertanto le entità residenti fiscalmente in Europa tecnicamente dovranno essere conformi all’ATAD 3 già a partire dal 1° gennaio 2022.

IL CONTESTO

In sintesi, l’ATAD 3 si rivolge alle società o ad altre entità giuridiche residenti nell’UE – comprese le società di persone e potenzialmente i trust-  che non hanno sostanza (come uffici, dipendenti o attrezzature) né svolgono una vera e propria attività economica e quindi hanno principalmente redditi passivi. Un tipico esempio di entità che soddisfa questi criteri è la holding. Questi tipi di entità sono noti anche come “shells” (“gusci”, ndr) e sono spesso considerati abusivi. Tuttavia, esistono diversi motivi validi per costituire una holding con una sostanza minima, ad esempio per il consolidamento delle attività e la rendicontazione, per promuovere gli investimenti o per facilitare o consentire gli investimenti transfrontalieri. Il nuovo paragrafo “1a)” della proposta di direttiva mette in discussione il fatto che non tutte le holding siano di per sé società di comodo. Nonostante l’introduzione di questo nuovo paragrafo – e alcuni aggiustamenti alle soglie di accesso e ai requisiti minimi di sostanza – le disposizioni della direttiva in generale rimangono ampie, e gli obblighi di rendicontazione e conformità rilevanti e onerosi. In definitiva, la direttiva avrà un impatto su ogni singola entità holding dell’UE posseduta da un gruppo internazionale, da strutture fiduciarie o fondazioni e da persone fisiche residenti al di fuori della rispettiva giurisdizione dell’UE.

Se un’entità supera tutti e tre i “gateway test” e non ha esenzioni, dovrà soddisfare tre requisiti minimi di sostanza o confutare la presunzione di essere una società di comodo per evitare di essere considerata tale. Le entità che si qualificano come “shell” saranno trattate come trasparenti dal punto di vista fiscale dagli Stati membri dell’UE e quindi non potranno accedere alle convenzioni contro la doppia imposizione con i Paesi terzi.

COSA ASPETTARSI

Sebbene non siano consigliabili ristrutturazioni affrettate fino a quando la direttiva non sarà stata adottata in versione definitiva, i proprietari e i consulenti delle entità UE potenzialmente interessate dovrebbero esaminare la portata dell’impatto e discutere eventuali modifiche alla struttura o all’assetto e alla governance dell’entità. In definitiva, la questione non è “se”, ma “quando” l’ATAD3 verrà implementata. Si ipotizza che le disposizioni attualmente proposte non subiranno modifiche sostanziali prima dell’attuazione. Si prevedono inoltre ulteriori aggiustamenti una volta che l’ATAD3 sarà applicabile.

ATAD 3 E SVIZZERA

Poiché la Svizzera non è uno Stato membro dell’UE, le holding svizzere non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione dell’ATAD3. Va ricordato però che anche le società svizzere devono rispondere a requisiti di sostanza nazionali per l’applicazione delle disposizioni della convenzione contro le doppie imposizioni, e anche ai fini della giurisdizione fiscale nazionale. Tuttavia, non esiste un test di sostanza oggettivo per le società svizzere e non ci sono obblighi di presentazione o di rendicontazione annuale per dimostrare la sostanza. La possibilità di ottenere ruling fiscali per le holding svizzere e l’approccio generalmente accomodante delle autorità fiscali cantonali svizzere rafforzano la certezza fiscale nazionale. Inoltre, la garanzia di una sostanza conforme per l’applicazione del trattato fiscale è di solito facilmente ottenibile se la società svizzera è gestita e amministrata da fornitori di servizi locali professionali. Le holding svizzere sono un’alternativa interessante ed efficace alle holding UE o offshore, in quanto offrono certezza e stabilità ai proprietari e sono pienamente conformi agli standard normativi dell’OCSE, del GAFI e internazionali.

Di Jessica Schaedler
Leading Trust advisor

Capital Trustees

Fonti:

europarl.europa.eu

Eur-lex.europa.eu