Patti prematrimoniali e trust nella riforma del Codice civile

Dai patti prematrimoniali al trust, dalle nuove forme di garanzia del credito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale alle fondazioni e associazioni. È approdato in Senato il testo del disegno di legge delega di riforma del Codice civile che mette sul tappeto una serie di interventi ritenuti di particolare urgenza. A partire dalla «innegabile utilità» che il Governo riconosce a forme di gestione anticipata, rispetto alla crisi, dei rapporti personali e patrimoniali della coppia, unita in matrimonio o no.
Si tratta, infatti, di un vuoto nel nostro ordinamento giuridico che è particolarmente sentito, come dimostrano i frequenti interventi dei giudici. È vero che dal 2014 sono stati introdotti procedimenti alternativi per la separazione e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attraverso la negoziazione assistita, ma comunque solo in assenza di figli non autosufficienti e dopo che l’incrinatura del rapporto si è già manifestata.
I contenuti delle intese, poi, secondo i criteri di delega non saranno circoscritti al solo versante economico, ma potranno anche riguardare i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli.
Nel disegno di legge viene prevista anche l’introduzione nel Codice civile di nuove forme di tutela del credito, da aggiungersi a quelle recentemente stabilite, dal patto marciano al pegno non possessorio. Il riferimento è allora all’opportunità del recepimento di prassi o schemi negoziali che si sono già consolidati nella prassi bancaria o finanziaria, in particolare a quelli già oggetto di pronunce dell’autorità giudiziaria. E la relazione tecnica dettaglia più puntualmente, ricordando le alienazioni a scopo di garanzia, compresa la cessione del credito, il mandato all’incasso o il sale and lease back, oppure le garanzie personali atipiche, soprattutto il contratto autonomo di garanzia, ma anche le più controverse figure della lettera di patronage e le clausole di covenant.
Spazio anche a una disciplina organica del trust, del quale si riconosce da una parte un’ampia diffusione e dall’altra, con rischio di incertezza da parte degli operatori, le incertezze prodotte dal riferimento a un quadro normativo soprattutto di natura internazionale. Va cioè superata, su costituzione e funzionamento del trust, l’attuale frammentazione della disciplina italiana, limitata ai profili di interesse tributario.
Sul piano della responsabilità precontrattuale, il provvedimento rafforza l’obbligo di trasparenza, introducendo l’obbligo, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, di comunicazione alla controparte di tutte le informazioni rilevanti per il consenso, con esclusione di quelle sul valore dell’oggetto del contratto. Risolvendo poi definitivamente una questione controversa, il disegno di legge affida al Governo la determinazione dei casi nei quali pratiche negoziali «ingannevoli, aggressive o comunque scorrette, o circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all’altra» determinano l’invalidità del contratto concluso.
Ma con l’intervento il Governo si propone anche di assicurare con maggior efficace l’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti in una fase poi smentita dall’evoluzione successiva, per cause eccezionali o imprevedibili. In questa prospettiva, verrebbe inserita nel Codice la pretesa di ottenere una rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, la richiesta in giudizio dell’adeguamento delle condizioni contrattuali, in maniera da ripristinare la proporzionalità tra le prestazioni.

Giovanni Negri

SOURCE: IUSLETTER.COM