ACCESSO PUBBLICO AI REGISTRI DEI BENEFICIARI ECONOMICI: OGGI E IL FUTURO PROSSIMO

BO Registers

Nel 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza preliminare che stabilisce che l’accesso pubblico alle informazioni sulla proprietà effettiva delle società costituite negli Stati membri dell’UE costituisce una «grave interferenza con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali». Inoltre, ha ritenuto che l’accesso pubblico ai dati personali richiesto dalla Quinta direttiva antiriciclaggio dell’UE (5AMLD) vada oltre lo stretto necessario e sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nel giro di un paio d’ore – in alcuni casi addirittura di minuti – dalla pubblicazione della sentenza Lussemburgo, Paesi Bassi e altri Stati membri hanno sospeso l’accesso pubblico ai loro registri dei beneficiari economici.

Sebbene la sentenza riguardi specificamente l’accesso del pubblico ai registri dei “B.O.” ai sensi della direttiva 5AMLD, il suo impatto più ampio è diventato nel frattempo decisamente più chiaro.

Le Dipendenze della Corona di Jersey, Guernsey e Isola di Man, nonché i Territori d’Oltremare – in particolare le BVI, le Cayman, le Bermuda e Turks & Caicos – hanno ritardato l’accesso pubblico ai loro registri in seguito alla sentenza della CGUE. Tutti questi Paesi stanno attualmente valutando consulenze legali sulla questione, e non è chiaro se e quando l’accesso pubblico verrà implementato. Questi Paesi si erano impegnati con il Regno Unito a introdurre l’accesso pubblico entro la fine del 2023.

Al contrario il governo britannico, considerando che la sentenza della CGUE non è vincolante per il Regno Unito, ha confermato che l’accesso pubblico ai registri britannici delle persone di controllo significativo e dei titolari effettivi registrabili non viola i diritti umani fondamentali alla privacy e alla riservatezza dei dati personali. Il Regno Unito continuerà quindi a mantenere il regime di accesso pubblico illimitato e i dati non saranno cancellati dai registri se il controllo o la proprietà cessano di esistere, ma saranno semplicemente archiviati dopo un periodo di tempo legale.

Nell’Unione Europea, alcuni Paesi hanno parzialmente ripristinato l’accesso ai propri registri; ad esempio il Lussemburgo, dove è stato riaperto l’accesso limitato ad alcune categorie di professionisti. L’Irlanda ha sospeso l’accesso generale al pubblico, limitandolo a un accesso parziale su richiesta per persone designate. Altri Paesi, come la Francia, non hanno intrapreso alcuna azione a seguito della sentenza della CGUE e mantengono l’accesso pubblico al loro registro centrale dei BO. I Paesi Bassi e Cipro, al momento della stesura di queste righe, hanno ancora bloccato l’accesso al registro per tutti i membri del pubblico.

Pur non essendo un Paese europeo, vale la pena menzionare in questo contesto il registro dei BO statunitense introdotto negli Stati Uniti con il Corporate Transparency Act, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e stabilirà obblighi uniformi di comunicazione delle informazioni sulla proprietà effettiva per alcuni tipi di entità giuridiche create o che svolgono attività commerciali negli Stati Uniti. Il FinCEN sarà autorizzato a raccogliere informazioni e a divulgarle alle autorità governative e alle istituzioni finanziarie autorizzate, ma non ai cittadini.

Altrettanto degna di nota è la Svizzera, dove è in corso di elaborazione una proposta di legge per una maggiore trasparenza e una più facile identificazione dei titolari effettivi. Il nuovo disegno di legge introdurrà un registro centrale dei titolari effettivi delle persone giuridiche e fornirà ulteriore chiarezza sull’identificazione dei titolari effettivi. È importante notare che il Consiglio federale ha confermato che il registro centrale svizzero non sarà accessibile al pubblico.

Nel frattempo, il Consiglio dell’UE terrà conto della sentenza della Corte di Giustizia nella prossima bozza della Sesta direttiva antiriciclaggio. Sembra probabile che l’accesso pubblico sarà escluso e che sarà consentito alle persone con un interesse legittimo. Tuttavia, cosa costituisca esattamente un “interesse legittimo” è ancora oggetto di dibattito.

In conclusione, la sentenza della CGUE sull’invalidità dell’accesso pubblico ai registri della proprietà effettiva ha avuto un ampio impatto non solo negli Stati UE, ma anche oltre i confini dell’Unione. Se da un lato alcuni Stati membri hanno riaperto parzialmente l’accesso pubblico, altri non appartenenti all’UE stanno al contrario ritardando l’entrata in vigore dell’accesso pubblico e cercano invece di ottenere una consulenza legale dopo questa sentenza storica.

Ci sono poi nazioni come il Regno Unito e la Francia che confermano la loro posizione sul mantenimento dell’accesso pubblico. Nel complesso, la situazione appare quindi piuttosto confusa.

Nel frattempo, il Consiglio dell’UE sta ancora discutendo su come procedere e resta da vedere se l’accesso pubblico all’interno degli Stati membri dell’UE sarà ristabilito o se l’accesso ai dati personali dei titolari effettivi sarà limitato alle persone con un interesse legittimo (qualunque cosa ciò possa effettivamente significare) o solo alle autorità autorizzate.

Jessica Schaedler

Leading trust advisor at Capital Trustees AG

Fonti

CJEU (press statement, PDF)

US FinCEN Announcement

Cyprus Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Netherlands Government Information 

Ireland Central Register of Beneficial Owners