Il Parlamento svizzero approva la nuova legge sulle società per azioni

Il 19 giugno 2020, il Parlamento svizzero ha approvato la revisione della legge svizzera sulle società per azioni, che mira ad introdurre procedure semplificate (come nuove disposizioni per l’uso della tecnologia a supporto delle assemblee generali), consentendo al contempo una maggiore flessibilità e la tutela di interessi specifici.

In particolare, si è assistito ad un rafforzamento dei diritti degli azionisti di minoranza:

  • per le società non quotate, gli azionisti che complessivamente detengono almeno il 10% del capitale sociale o dei voti hanno acquisito il diritto di sollevare questioni in qualsiasi momento al consiglio di amministrazione, con l’obbligo per questo di rispondere alle domande entro quattro mesi;
  • per le società quotate, gli azionisti che complessivamente detengono almeno lo 0,5% del capitale sociale o dei voti (5% nel caso di società non quotate) possono chiedere di aggiungere argomenti all’ordine del giorno;
  • Gli azionisti che detengono almeno il 5% del capitale sociale o dei voti di società quotate hanno ora il diritto di convocare un’assemblea generale;
  • Gli azionisti che detengono almeno il 5% del capitale sociale o dei voti potranno richiedere l’accesso ai libri contabili e alla corrispondenza della società senza l’autorizzazione dell’assemblea generale.

Le minoranze sono state salvaguardate anche attraverso l’introduzione di una quota per la parità di genere, che rappresenta un punto di riferimento per la rappresentanza di entrambi i sessi nel consiglio di amministrazione (con un benchmark del 30%) e nel comitato esecutivo (con un benchmark del 20%) delle società quotate. Le aziende che non rispettano le disposizioni dovranno fornire prove sufficienti delle misure che stanno attuando per sostenere la parità di genere all’interno del proprio ambiente lavorativo.

Altri importanti cambiamenti hanno interessato le regole sulla struttura del capitale e sulla distribuzione dei dividendi:

  • Il capitale sociale può ora essere denominato in valuta estera;
  • Il valore nominale delle azioni può anche essere inferiore all’attuale minimo di CHF 0,01 purché sia ​​superiore a zero;
  • Le aziende possono ora godere di un capital band che va dal + 50% al -50% del capitale sociale registrato. All’interno di questa forbice, il consiglio di amministrazione può liberamente aumentare o diminuire il capitale su un periodo di 5 anni;
  • Le società potranno pagare acconti sui dividendi dagli utili dell’esercizio in corso;
  • E’ ora consentita la distribuzione delle riserve di capitale.

La legge mira anche a rafforzare il monitoraggio di remunerazioni eccessive nelle società quotate e dei fattori di liquidità, che il consiglio di amministrazione dovrà ora misurare in modo più rigoroso per garantire la solvibilità della società.

La legge entrerà in vigore solo con l’approvazione del Consiglio Federale, dopodiché le società avranno due

anni per apportare le necessarie modifiche al proprio statuto.

FONTE: www.admin.ch