Con risposta a interpello 904-1160/2020, l’Agenzia delle Entrate torna a ribadire che il vincolo di destinazione venuto in essere con l’istituzione di un trust dà luogo ad un presupposto impositivo dell’imposta di donazione, nonché delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Nel caso oggetto dell’interpello, viene ribadito dunque che per un trust liquidatorio sarà dovuta con aliquota all’8% l’imposta di donazione, e con aliquote rispettivamente del 2 e dell’1% l’imposta ipotecaria e catastale.
Tale orientamento si pone in netto contrasto rispetto all’opinione della Corte di Cassazione, la quale tramite decine di sentenze ha anche in tempi recenti più volte negato l’applicabilità dell’imposizione proporzionale all’atto di dotazione del trust.
Sul quesito inerente la tassazione alla sostituzione del trustee, qualora questo detenesse proprietà immobiliari tramite il fondo in trust, l’Agenzia sostiene poi che tale circostanza determini un presupposto impositivo e che l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecaria e catastale nella complessiva misura del 3% siano dunque dovute.
Su quest’ultimo punto l’Amministrazione prende per la prima volta posizione e si esprime ancora una volta in controtendenza rispetto all’opinione della Cassazione (n. 975/2018).
FONTE: Agenzia delle Entrate