L’Irlanda implementa il nuovo registro dei titolari effettivi

In Irlanda sono di recente entrati in vigore i regolamenti dell’Unione Europea (AML: titolarità effettiva dei trust) (i “Regolamenti sui trust 2021”).
Revocando e sostituendo i regolamenti sulla titolarità effettiva dei trust del 2019, i regolamenti sui trust del 2021 prevedono l’istituzione di un registro centrale di beneficiari economici dei trust (BOR), tenuto dai Revenue Commissioners. A seguito dell’istituzione del registro centrale, i trustee dei trust colpiti dalla nuova normativa dovranno effettuare le registrazioni richieste entro un termine specifico.

Il Regolamento sui Trust 2021 chiarisce che le tipologie di trust espresso a cui si applica la normativa sono quelli i cui trustee risiedono nello Stato, o che sono amministrati nello Stato. Qualora i trustee non fossero residenti nell’UE e il trust non sia amministrato nell’UE, la nuova normativa si applica se il trust instaura rapporti d’affari nello Stato o acquista terreni o altri beni immobili nello Stato.
In questi casi, i trustee dovranno richiedere e conservare informazioni accurate e aggiornate in merito ai titolari effettivi del relativo trust e archiviare le informazioni pertinenti nel registro centrale.

Nello specifico, nel Regolamento 2021 il termine “titolare effettivo” comprende:

• Qualsiasi individuo che ha diritto a un interesse acquisito in possesso, residuo o reversione
• La classe di individui nel cui interesse è istituito o opera il trust
• Qualsiasi individuo che esercita una forma di controllo sul trust
• Il disponente, il trustee e il protector

Per tali soggetti dovranno essere conservate nel registro dei trust dei beneficiari effettivi (il BOR):
• Nome
• Data di nascita
• Nazionalità
• Indirizzo di residenza
• La natura e l’entità della partecipazione/forma di controllo esercitata sul trust
• Il numero PPS (Personal Public Service Number) del titolare effettivo.

Ai sensi dei regolamenti sui trust del 2021, i trustee sono obbligati, su richiesta, a fornire all’An Garda Síochána, ai Revenue Commissioners, al Criminal Assets Bureau e a qualsiasi altra “autorità competente” un accesso tempestivo al BOR. Il Regolamento consente quindi alle autorità competenti di divulgare qualsiasi informazione presente sul BOR a qualsiasi autorità competente corrispondente di un altro Stato Membro che ne faccia richiesta.

FONTE: www.irishstatutebook.ie